Art. 5.
(Assegni per il nucleo familiare).

      1. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui non sono presenti componenti inabili, sono aumentati del 15 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore età ovvero un'età non superiore a ventisei anni se studenti.
      2. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui sono

 

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presenti componenti inabili, sono aumentati del 30 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore età ovvero un'età non superiore a ventisei anni se studenti.